Disciplina delle attività balneari

Oridinanza del Sindaco n. 50 / 28/04/2017 >>>

La stagione turistica inizia il 01 maggio e termina il 30 settembre.
In tale periodo è ammessa l’apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge attrezzate con l’obbligo dei servizi di salvataggio durante i festivi e nelle giornate di sabato e domenica.
Nei rimanenti giorni devono essere issate le bandiere rossa e gialla ed esposto un apposito cartello informativo ben visibile agli utenti, plurilingue tra cui l’inglese, riportante la seguente dicitura: “Attenzione Balneazione non sicura per mancanza di apposito servizio salvataggio”.

La stagione balneare inizia il 15 giugno e termina il 15 settembre.
In tale periodo e fatto obbligo di apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge attrezzate, con la presenza continuativa di bagnini e di tutti i servizi previsti, dalle concessioni demaniali, come previsto dal piano collettivo di salvamento.

Pulizia delle spiagge libere e in concessione
Il servizio di pulizia delle spiagge libere sarà effettuato dal Comune o da altro soggetto autorizzato, nelle ore comprese tra le ore 20,00 e le ore 08,30, durante la stagione balneare.
Il servizio di pulizia delle spiagge in concessione sarà effettuato dai gestori, nelle ore comprese tra le ore 20,00 e le ore 08,30, durante la stagione balneare. Al di fuori della stagione balneare la pulizia deve essere autorizzata previa richiesta da effettuarsi all'ufficio del demanio del Comune.
A tal fine il Comune, o altro soggetto autorizzato, potrà posizionare, in numero e luogo adeguati, appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti e apporre cartelli con l'indicazione “spiaggia libera” recanti le principali prescrizioni della presente Ordinanza.

Disciplina del commercio itinerante su aree demaniali marittime
L’esercizio del commercio in forma itinerante nelle aree demaniali marittime è consentito esclusivamente ai possessori del titolo abilitativo per l’esercizio di tale attività unitamente al nulla osta rilasciato dal Comune di Castagneto Carducci.
Per l’esercizio del commercio itinerante su aree demaniali di prodotti del settore alimentare, è indispensabile allegare alla comunicazione di cui sopra una autocertificazione sul possesso dei requisiti igienico sanitari.
Le modalità d’accesso al Demanio Marittimo per l’esercizio dell’attività, sono disciplinate dal vigente regolamento comunale per la disciplina dello svolgimento dell’attività commerciale sulle aree pubbliche.
L’accesso alle aree demaniali marittime per l’esercizio del commercio in forma itinerante può avvenire, come previsto dal regolamento comunale per attività commerciali su aree pubbliche:
a) esclusivamente nel periodo 15/05 – 30/09
b) dalle ore 08.00 alle ore 20.00
c) l’occupazione massima consentita per la visione della merce è di mq. 2,00
d) esclusivamente a piedi, senza l’ausilio di mezzi meccanici o manuali quali ad esempio bancarelle mobili, carretti, ecc.
e) senza ausili musicali o di amplificazione e senza recare comunque disturbo alla quiete pubblica
f) nel rispetto delle norme nazionali e regionali che regolano la salute pubblica. Sono escluse dall’accesso
a) le aree demaniali marittime in concessione a terzi
b) gli ambiti dunali
E’ possibile l’utilizzo di carrelli elettrici nelle zone sprovviste di servizi.

Prescrizioni sull’uso delle spiagge
Sulle aree demaniali marittime del comune è vietato:
a) Alare e varare unità nautiche di qualsiasi genere ad eccezione dei natanti da diporto trainati a braccia. Per tali mezzi potranno essere utilizzati, per il tempo strettamente necessario al transito, le spiagge libere, i prolungamenti delle vie di accesso al mare non interrotte da giardini, marciapiedi, passeggiata a mare, aiuole e qualsiasi altra opera di urbanizzazione realizzata dall’Amministrazione Comunale ovvero altri tratti di arenile eventualmente messi a disposizione dai concessionari
b) Lasciare unità in sosta qualora ciò comporti intralcio al sicuro svolgimento dell’attività balneare, ad eccezione di quelle destinate alla locazione, purché i titolari siano provvisti di concessione demaniale marittima, o alle operazioni di assistenza e salvataggio
c) Lasciare unità in sosta sulle zone dunali
d) Lasciare, oltre il tramonto e fino alle ore 8.30 del giorno successivo, sulle spiagge libere qualsivoglia oggetto incustodito (ombrelloni, sedie a sdraio, tende e altre attrezzature comunque denominate, ecc.). Tale materiale, sarà considerato come rifiuto e smaltito nei modi e nei termini previsti dalle vigenti normative in materia.
e) Occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ecc.. nonché mezzi nautici, ad eccezione di quelli di soccorso, la fascia di metri lineari 5 dalla battigia, destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza esclusi i mezzi nautici di soccorso. Detto divieto si estende anche ai retrostanti arenili in concessione, appositamente attrezzati e riservati ai clienti degli stabilimenti balneari
f) Campeggiare
g) Transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo compreso aeromobili, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge, dei mezzi destinanti al soccorso, alla vigilanza, all’alaggio delle imbarcazioni e quelli autorizzati; il divieto di sosta è esteso anche alle zone demaniali retrostanti qualora venga intralciata la viabilità o sia impedito l’accesso al mare o agli stabilimenti balneari. Dal divieto sono esclusi i mezzi motorizzati utilizzati da portatori di handicap atti a consentire autonomia nei loro spostamenti
h) Praticare qualsiasi gioco (per esempio il gioco del pallone, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, ecc..) se può derivarne danno o molestia alle persone, turbativa alla pubblica quiete nonché nocumento all’igiene dei luoghi. Detto divieto è da intendersi esteso anche alle zone di mare frequentate dai bagnanti. Detti giochi possono essere praticati nelle zone appositamente attrezzate dai concessionari
i) Condurre o far permanere qualsiasi animale anche se munito di regolare museruola e/o guinzaglio, al di fuori delle zone opportunamente attrezzate e riservate, nel corso della stagione balneare. Sono esclusi dal divieto i cani guida per i non vedenti e previa autorizzazione, i cani brevettati da salvataggio al guinzaglio. L’addestramento di questi ultimi non può essere effettuato sulle spiagge nel corso della stagione balneare
l) Tenere il volume della radio, juke-box, mangianastri ed in genere apparecchi a diffusione sonora, ad un livello tale da costituire disturbo per la quiete pubblica, detto divieto si estende anche alle discoteche esistenti sul demanio marittimo
m) Esercitare attività (es. attività promozionale, scuole di nuoto, di vela, di windsurf, sci nautico ecc…), organizzare manifestazioni nautiche, senza le autorizzazioni previste dalle normative vigenti in materia;
n) Gettare in mare o lasciare nelle cabine o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere
o) Distendere o tinteggiare reti
p) Introdurre, nelle strutture in genere e negli arenili, ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili senza l’autorizzazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, nonché accendere fuochi sull’arenile
q) Effettuare pubblicità sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante distribuzione e/o lancio anche a mezzo di aerei, di manifestini ovvero altro materiale
r) Il danneggiamento, l’estirpazione, la raccolta e la detenzione ingiustificata delle associazioni vegetazionali della prima duna
s) Il calpestio delle aree dunali recintate, nonché l’appropriazione del legname depositato dalle mareggiate
t) Il disturbo nelle zone di nidificazione del Fratino (charadrius alexandrinus)
Nelle aree destinate ad A.N.P.I.L. e Oasi di Protezione, possono essere introdotte dai relativi regolamenti di gestione ulteriori limitazioni.

Balneazione pericolosa
Quando sussista uno stato di pericolosità per la balneazione legata unicamente a fattori non prevedibili e sopravvenuti, in ogni caso di natura temporanea, quali condizioni meteo marine avverse, inquinamento, deve essere issata, a cura dei concessionari e nelle spiagge libere a cura degli incaricati alla sorveglianza balneare, su un pennone, installato nel settore di vigilanza, in posizione ben visibile, una bandiera rossa il cui significato deve intendersi come avviso di bagno a rischio o pericoloso. L’avviso di cui sopra deve essere ripetuto più volte anche per altoparlante. Viene fatta salva diversa disciplina sancita nelle ordinanze di sicurezza balneari eventualmente emanate successivamente alla presente ordinanza.

Divieti di balneazione
La balneazione è vietata:
- Negli specchi acquei antistanti le foci dei fiumi e dei canali navigabili fino ad una distanza di 50 metri dalla costa;
- Nelle zone di mare adibite a transito e sosta dei natanti;
- Nei corridoi di atterraggio opportunamente segnalati o autorizzati.
- Nel tratto di spiaggia riservato alla pesca sportiva con canna dalla riva in loc. Il Seggio.