Periodo a rischio incendi boschivi dal 1 luglio al 31 agosto 2023

 

È vietata qualsiasi accensione di fuochi, ad esclusione della cottura di cibi in bracieri e barbecue situati in abitazioni o pertinenze e all'interno delle aree attrezzate. Anche in questi casi vanno comunque osservate le prescrizioni del regolamento forestale.

La mancata osservanza dei divieti, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia.

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https://www.regione.toscana.it/-/periodo-a-rischio-incendi-boschivi-dal-1-luglio-al-31-agosto-2023


Divieto abbruciamenti da giugno 2022

Con decreto n.11155 dell'8/6/2022 la Regione Toscana ha anticipato il periodo di divieto accensione fuochi e abbruciamenti di residui vegetali.

Periodo a rischio di incendio dall'11 giugno al 31 agosto 2022:
divieto assoluto di abbruciamento di residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio regionale.

È vietata qualsiasi accensione di fuochi, ad esclusione della cottura di cibi in bracieri e barbecue situati in abitazioni o pertinenze e all'interno delle aree attrezzate. Anche in questi casi vanno comunque osservate le prescrizioni del regolamento forestale.

La mancata osservanza dei divieti, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia.
 

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Divieto assoluto di accensione fuochi

Considerato il perdurare delle condizioni climatiche caratterizzate da scarse precipitazioni e che la tendenze meteo delle prossime due settimane fornice indicazioni sul probabile innalzamento degli attuali livelli alta pressione, con decreto n.4035 del 10 marzo 2022 e 5127 del 24/03/2022 la Regione Toscana ha istituito un periodo di rischio per sviluppo incendi boschivi.
Sono pertanto assolutamente vietati abbruciamenti e fuochi di residui vegetali su tutto il territorio regionale dal 12 marzo al 3 aprile 2022 compresi


Abbruciamento di residui vegetali

 

Periodo non a rischio di incendio (fino al 30 giugno 2022)
In questo periodo la normativa consente l'abbruciamento di residui ligno cellulosici provenienti da tagli boschivi, interventi colturali, interventi fitosanitari, potatura e ripulitura, ai fini del loro reimpiego nel ciclo colturale di provenienza.

Nell’attuare questo tipo di pratica agricola, occorre osservare precise prescrizioni e adottare tutte le cautele necessarie a evitare sia l'innesco di incendi sia di incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa.

L'abbruciamento deve essere effettuato entro i 250 metri dal luogo di produzione e in piccoli cumuli non superiori a 3 metri steri per ettaro al giorno. Lo stero è un'unità di misura di volume usata per il legno ed equivale a un metro cubo vuoto per pieno, vale a dire volume incluso i vuoti.

Dopo l'entrata in vigore delle modifiche al regolamento forestale (d.p.g.r. 8 agosto 2003, n. 48/R) che si è adeguato alla legge nazionale (estratto D.lgs.152/2006), sono queste le norme a cui fare riferimento:

    • Per gli abbruciamenti eseguiti in bosco, nelle aree assimilate e negli impianti di arboricoltura da legno è necessaria l'autorizzazione dell'ente competente sul territorio ai sensi della legge forestale.
    • Gli abbruciamenti eseguiti nella fascia di terreno di larghezza pari a 50 metri contigua al bosco (alle aree assimilate e agli impianti di arboricoltura da legno) e nei castagneti da frutto sono consentiti, purché eseguiti in conformità alle norme di prevenzione.     
    • Le norme di prevenzione prevedono che gli abbruciamenti siano sempre eseguiti in assenza di vento (quando la colonna di fumo sale verticalmente) e con le opportune precauzioni:
        ◦ limitando il materiale da bruciare in piccoli cumuli e in spazi ripuliti e isolati da vegetazione e residui infiammabili
        ◦ operando in presenza di un adeguato numero di persone e mai da soli
        ◦ osservando la sorveglianza della zona fino al completo spegnimento dell'abbruciamento.

https://www.regione.toscana.it/-/abbruciamento-di-residui-vegetali

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