Informazioni utili

Presupposto del Canone sulla Pubblicità
Il canone è dovuto per:

la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione: i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione.

Si intendono ricompresi nell’imposizione i messaggi diffusi: allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.
Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l’interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.
Fermo restante il disposto del comma 818, il canone per l’autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle province per le stesse abbiano istituito il canone di cui alla lettera a) del comma 819, dell'art. 1 della L. 160/2019.


Soggetto passivo
Ai sensi del comma 823 dell’articolo 1 della l. 160/2019 il canone è dovuto dal titolare dell’autorizzazione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva,  risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.

Per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.


Istanza di richiesta
Chiunque intende intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare preventiva domanda al fine di ottenere la relativa autorizzazione.

Per la pubblicità sia temporanea che permanente con cartelli, stendardi, striscioni, diffusori sonori, display luminosi, occorre presentare domanda di autorizzazione da inviarsi, di norma per via telematica, Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP).
Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade è soggetto alle disposizioni stabilite dall’art. 23 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e dall’art. 53 del relativo regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).
Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'esposizione e per ottenere il rinnovo di mezzi pubblicitari preesistenti.
Anche se l’esposizione è esente dal pagamento del canone, il richiedente deve ottenere il titolo per l’esposizione.
Il rilascio è comunque subordinato alla regolarità da parte del richiedente nei versamenti di tributi, canoni o altre pendenze verso il Comune di Castagneto Carducci.

E’ richiesto il versamento dell’eventuale canone dovuto PRIMA di esporre i messaggi pubblicitari autorizzati.
Non necessitano di autorizzazione ma solo di dichiarazione, da presentare all’Ufficio Tributi, e di versamento dell’eventuale canone dovuto, la distribuzione materiale pubblicitario, l’apposizione di locandine non visibili dalla viabilità stradale e la pubblicità su veicoli di proprietà del pubblicizzato.

La modulistica è disponibile presso l’Ufficio Tributi e sul sito Internet dell’Ente.


Dichiarazioni
Il soggetto passivo, prima di iniziare la pubblicità, deve presentare all’Ufficio Tributi, apposita dichiarazione comprendente le caratteristiche, nonché l’ubicazione dei mezzi utilizzati e la durata della pubblicità. Alla dichiarazione deve essere allegata attestazione di pagamento dell'imposta.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi purché non si verifichino modifiche degli elementi che possano determinare un diverso ammontare dell’imposta.
Con il pagamento annuale dell’imposta dell’anno di riferimento, si intende prorogata la dichiarazione di pubblicità.

E’ prevista la presentazione della dichiarazione nei seguenti casi:

  • Per l’esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno. Le locandine potranno essere esposte esclusivamente previa timbratura da parte dell’ufficio competente.
  • Per la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio.
  •  Per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli nei casi di rilascio della licenza di esercizio e  il proprietario del veicolo abbia la residenza o la sede nel Comune di Castagneto Carducci. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo.
  • Per la pubblicità realizzata sulle vetrine o porte d’ingresso relativamente l’attività svolta all’interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile. È possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l’anno.
  • Per i cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, se di misura fino a un mq, qualora invece siano di superficie superiore ad un metro quadrato, è necessaria la preventiva autorizzazione all’installazione. Sono esenti da dichiarazione e da canone se di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato.


Pagamento
Il pagamento deve essere effettuato tramite PagoPa, oppure con bonifico bancario intestato a Comune di Castagneto Carducci – Servizio Tesoreria – codice IBAN: IT 52 I 03599 01800 000000139189, oppure con bonifico bancario intestato a Comune di Castagneto Carducci – Servizio Tesoreria – codice IBAN: IT 52 I 03599 01800 000000139189 indicando nella causale: PUBBLICITA' n. documento, anno e nome intestatario.

Il pagamento del canone relativo al primo anno deve essere effettuato in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio dell’autorizzazione.

Per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo (30 aprile 2021 per il primo anno di applicazione del canone).

Per importi superiori a euro 500 è possibile assolvere l’onere in due rate mensili di pari importo entro i termini del 31 marzo del 31 ottobre del medesimo anno.
Il ritiro dell’autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

 


Info ufficio (copia 1)

Ufficio Tributi - Via Aurelia n. 2/E - Donoratico
Gli uffici ricevono solo su appuntamento
Posta certificata: mail(at)comune.castagneto.legalmailpa.it

Per informazioni:
Sabrina D’Amato –tel 0565/884004 e-mail: s.damato(at)comune.castagneto-carducci.li.it
Gianluca Giuntini –tel 0565/884005 e.mail: g.giuntini(at)comune.castagneto-carducci.li.it