Codice Identificativo Nazionale (CIN)

Istituzione del Codice Identificativo Nazionale (CIN) per le locazioni turistiche e le strutture ricettive turistiche

Dal 2024 è obbligatorio richiedere ed esporre il Codice Identificativo Nazionale (CIN), per le unità immobiliari a uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche, per quelle destinate alle locazioni brevi ex art. 4 D.L. 24 aprile 2017 n. 50 nonché per le strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere.

Con la conversione in legge del D.L. 145/2023 è stato introdotta una norma (art. 13-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito in legge 15 dicembre 2023, n. 191) che dispone in materia di locazioni turistiche e di Codice Identificativo Nazionale (CIN).

Gli obblighi, le sanzioni e le altre disposizioni contenute all’art. 13-ter del decreto-legge n. 145/2023 saranno applicabili a partire dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 3 settembre 2024.

Pertanto le violazioni inizieranno ad essere riscontrate a partire dal prossimo 2 novembre 2024


Come funziona:
Il Codice Identificativo Nazionale viene assegnato dal Ministero del Turismo attraverso una procedura automatizzata, su richiesta del locatore o del soggetto titolare della struttura turistico ricettiva.
Il codice identificativo nazionale e i relativi dati dell’immobile verranno trasmessi alla banca dati nazionale (BDSR) di tutte le strutture turistiche presenti sul territorio italiano.
Il nuovo codice sostituirà i codici regionali(CIR).

Come fare richiesta:
Per ottenere il CIN dal Ministero del Turismo, il locatore o il soggetto titolare della struttura turistico-ricettiva deve presentare istanza, sul portale BDSR (accessibile al link seguente):

Portale richiesta CIN Ministero del Turismo

Deve essere presentata apposita istanza, corredata da una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/00, attestante:

  • I dati catastali dell’unità immobiliare o della struttura;
  • Nel caso di locazioni svolte in forma imprenditoriale, la sussistenza dei requisiti di sicurezza degli impianti.

Requisiti degli immobili
Gli immobili destinati ad affitti brevi devono essere dotati di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio, oltre ad avere estintori portatili a norma di legge posizionati in punti accessibili e visibili.

Esposizione del CIN
Il CIN deve essere esposto all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento o la struttura proposti o concessi in locazione per finalità turistiche o locazione breve. Il codice dovrà essere inoltre indicato in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato. Gli intermediari immobiliari e i soggetti che gestiscono portali telematici hanno l’obbligo, negli annunci ovunque pubblicati e comunicati, di indicare il CIN delle unità offerte.

Sanzioni per mancata esposizione del CIN
Se non verrà rispettato l’obbligo della richiesta del codice identificativo nazionale e della sua esposizione sono previste le seguenti sanzioni:

  • I locatori privi di CIN sono soggetti a una sanzione pecuniaria da 800 a 8.000 euro;
  • La mancata esposizione del codice da parte dei soggetti obbligati comporta sanzioni da 500 a 5.000 euro;
  • Per i gestori di strutture senza i requisiti di sicurezza, la sanzione varia da 600 a 6.000 euro;
  • Chi affitta più di quattro immobili senza aver presentato la segnalazione certificata di inizio attività rischia sanzioni da 2.000 a 10.000 euro.

Gli obblighi, le sanzioni e le altre disposizioni contenute all’art. 13-ter del decreto-legge n. 145/2023 saranno applicabili a partire dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 3 settembre 2024.
Pertanto le violazioni inizieranno ad essere riscontrate a partire dal prossimo 2 novembre 2024.
Maggiori informazioni sul portale della Regione Toscana, nella sezione Turismo – Aggiornamenti,  al seguente link:
https://www.regione.toscana.it/-/codice-identificativo-nazionale-cin-per-le-locazioni-turistiche-e-le-strutture-ricettive-turistiche
 

 


CHIARIMENTI SU COMUNICAZIONE DI AIRBNB IN MERITO ALLA RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO

Con riferimento alla comunicazione inviata da Airbnb ad alcuni gestori di locazioni brevi, nella quale si informa che l’imposta di soggiorno verrà riscossa e riversata direttamente al Comune dall’omonima piattaforma, si precisa che il Comune di Castagneto Carducci non ha attualmente stipulato alcuna convenzione con Airbnb.

Si invitano pertanto i gestori a non considerare tale comunicazione e a continuare a provvedere al riversamento diretto dell’imposta di soggiorno al Comune di Castagneto Carducci con le consuete modalità.

Per maggiori informazioni sull'Imposta di soggiorno >>>


A seguito della delibera consigliare n. 53 del 30/09/2022 con la quale è stato approvato il nuovo “Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta di Soggiorno” e la delibera di giunta n. 215 del 08/11/2022 con la quale sono state approvate le nuove Tariffe, si informano le strutture ricettive delle seguenti modifiche apportate dal primo gennaio 2023:
- l’imposta si applica per i pernottamenti che avvengono dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno;
- la dichiarazione delle presenze e dei versamenti deve essere presentata entro 15 giorni dalla fine di ciascun quadrimestre solare (15/05 – 15/09 – 15/01). La dichiarazione deve essere presentata anche in assenza di pernottamenti;
- la dichiarazione deve essere effettuata a mezzo procedura telematica utilizzando il portale “Stay Tour” con accesso mediante SPID, in caso di impossibilità, eseguita sulla base della modulistica predisposta dal Comune e scaricabile dal sito internet;
- ai sensi dell’art. 70 comma 2 della legge regionale n. 86 del 20 dicembre 2016, chi inizia l’attività di locazione turistica di immobili o porzioni di essi deve dare comunicazione al Comune mediante l’apposita modulistica. In caso di cessazione il gestore della struttura ricettiva dovrà farne comunicazione scritta;
il versamento al Comune dovrà essere effettuato con le seguenti modalità:
1.      mediante F24 compilato manualmente o generato automaticamente dal programma “Stay Tour”;
2.      mediante bonifico bancario  sul conto  IT 52 I 03599 01800 000000139189 intestato alla Tesoreria Comunale e l’invio della copia della ricevuta per email. Nella causale del versamento deve essere indicato il nominativo con cui è censita la struttura ricettiva, l’indicazione “Imposta di Soggiorno”, l’anno e quadrimestre di riferimento. Esempio: “Albergo Alfa Imposta Soggiorno 2023 1° quadrimestre”.

Nuovo quadro tariffario 2023 che sostituisce integralmente il precedente:

TIPOLOGIA STRUTTURA RICETTIVATARIFFA A NOTTE PER OGNI PERSONA NON ESENTE
Hotel 5 stelle e superioriEuro 2,50
Hotel 4 stelleEuro 2.50
Hotel 3 stelleEuro 1,50
Hotel 2 stelleEuro 1,50
Hotel 1 stellaEuro 1,50
ResidenceEuro 1,50
Bed & BreakfastEuro 1,50
Residenze turistico alberghiereEuro 1,50
Villaggio turisticoEuro 1,50
AgriturismiEuro 1,50
AffittacamereEuro 1,50
Locazioni turisticheEuro 1,00
AgricampeggiEuro 1,00
CampeggiEuro 1,00
Case e appartamenti vacanzeEuro 1,00
Aree di sostaEuro 1,00
Tutte le altre strutture ricettive previste dal Regolamento dell’Imposta di SoggiornoEuro 1,00

Proroga per la Dichiarazione Annuale al 30 settembre 2022

Si comunica che Il Consiglio dei Ministri nella riunione del 15 giugno ha approvato il Decreto Semplificazione il quale prevede la proroga per la Dichiarazione Annuale dell’Imposta di Soggiorno dal 30 giugno al 30 settembre 2022.


Dal 19 maggio 2020, in seguito all'entrata in vigore del D.L. n. 34/2020 convertito nella legge n. 77/2020, i gestori diventano responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sugli ospiti. Tale modifica comporta che il rifiuto del pagamento dell'imposta da parte degli ospiti perde rilevanza e il gestore è comunque tenuto a corrispondere l'imposta di soggiorno al Comune, a prescindere dal pagamento da parte dei propri ospiti.



INFORMATIVARISERVATA  ALLE STRUTTURE RICETTIVE ISCRITTE PER L’IMPOSTA DI SOGGIORNO DAL 2020

Nel 2020 con D.L. 19.05.2020, n. 34, convertito nella L. 17 luglio 2020, n. 77 - art. 180, è stato introdotto l’obbligo di presentazione di una dichiarazione annuale per l’imposta di soggiorno. Con il D.M. del 29/04/2022, pubblicato nella GU n. 110 del 12 maggio 2022, è stato approvato il modello ministeriale di dichiarazione annuale dell'imposta di soggiorno, e le rispettive istruzioni per la compilazione, reperibili  al link https://www.finanze.it/it/inevidenza/D.M.-29-aprile-2022-concernente-lapprovazione-del-modello-di-dichiarazione-dellimposta-di-soggiorno/

La dichiarazione dovrà essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno di ogni anno, con i dati riferiti all’anno di imposta precedente, attraverso il portale appositamente messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Entro il 30 di giugno 2022, in via straordinaria, dovrà essere presentata la dichiarazione relativa all’anno 2020 unitamente alla dichiarazione relativa all’anno di imposta 2021. 

Dal prossimo 7 giugno 2022 è pubblicata nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate un servizio che consente agli utenti di predisporre e inviare interattivamente la dichiarazione relativa agli anni di imposta 2020 e 2021. Una volta che l’utente ha effettuato l'accesso, trova il servizio all’interno della scheda “Servizi”, nella categoria “dichiarazioni”.
(maggiori informazioni al link https://www.finanze.gov.it/it/inevidenza/Dichiarazione-dellimposta-di-soggiorno-per-gli-anni-di-imposta-2020-e-2021/)

La dichiarazione annuale dell'imposta di soggiorno non va a sostituire gli obblighi previsti dal Regolamento Comunale (le dichiarazioni delle presenze e dei versamenti che i gestori devono presentare al Comune ogni anno entro il 15 luglio e entro il 30 ottobre).

Il Comune non è responsabile di questo adempimento, né delle relative procedure. Pertanto non ha informazioni aggiuntive rispetto a quanto qui scritto. Per informazioni si prega di visitare il sito www.finanze.it oppure www.agenziaentrate.gov.it oppure contattare Agenzia delle Entrate.

Modello imposta di soggiorno
Istruzioni per la compilazione
Decreto MEF del 29/04/2022