IL REGISTRO DELLA POPOLAZIONE TEMPORANEA

(articolo 32 del Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/1989, n. 223)

Il registro della popolazione temporanea è un particolare tipo di registro che permette, a chi non ha ancora deciso di stabilirsi definitivamente, di segnalare la propria situazione al Comune in cui ha fissato temporaneamentela propria dimora.

La dimora temporanea è infatti la permanenza in un luogo, solo per un certo periodo di tempo, per motivi di studio, lavoro, salute o famiglia.
Questo tipo di richiesta serve per evitare che il Comune di effettiva residenza cancelli l'interessato dalla propria anagrafe durante il periodo di assenza. L'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea può essere richiesta da:

> cittadini italiani residenti in altro Comune italiano che dimorino da almeno quattro mesi

> cittadini extracomunitari residenti all'estero o in altro Comune italiano che dimorino da almeno 4 mesi

> cittadini dell'Unione europea, residenti all'estero o in altro Comune italiano, che dimorino da almeno 3 mesi.

Quando la permanenza supera i 12 mesi, il cittadino non può essere più considerato temporaneo e deve quindi chiedere l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente.

L'iscrizione temporanea nel registro della popolazione non consente il rilascio di certificati: questi devono infatti essere richiesti al Comune di effettiva residenza. Può essere però rilasciata un’attestazione in cui si dichiara l’iscrizione in questo registro. 

L'iscrizione avviene su domanda dell'interessato o d'ufficio, dopo i necessari accertamenti, come previsto dall'articolo 32 del Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/1989, n. 223 (*).

Può essere richiesta anche per altri eventuali componenti del proprio nucleo familiare.


Documentazione da presentare per richiedere l’iscrizione nello Schedario della Popolazione Temporanea:

CITTADINI ITALIANI

> istanza di iscrizione;

> documento di riconoscimento in corso di validità 

> documentazione relativa al domicilio

CITTADINI DI STATI NON APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA

> istanza di iscrizione

> passaporto o altro documento equipollente in corso di validità

> permesso di soggiorno in corso di validità

> documentazione relativa al domicilio

CITTADINI DI STATI APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA (lavoratori stagionali, studenti universitari, ricercatori ecc.)

> istanza di iscrizione

> documentazione relativa al domicilio Cittadini residenti in altri comuni italiani

> documento di identità

> attestato di iscrizione anagrafica rilasciato dal Comune di provenienza, ai sensi del Decreto Legislativo n. 30/2007 Cittadini non residenti in nessun Comune italiano

> passaporto o documento equipollente

 inoltre, a seconda della loro condizione, devono presentare anche: 

a) Studenti:

> certificazione di iscrizione al corso presso un istituto riconosciuto e durata dello stesso 

> tessera sanitaria europea (TEAM) o assicurazione che copra tutti i rischi sanitari

> documentazione attestante la disponibilità di risorse economiche.

b) Lavoratori distaccati: 

> dichiarazione della filiale italiana della casa madre

> tessera sanitaria europea (TEAM) o assicurazione che copra tutti i rischi sanitari