Albo delle Associazioni

Estratto dallo Statuto Comunale

ART. 32 - Forme associative

1. E' istituito un albo comunale ove vengono iscritte, a domanda, le associazioni operanti nel territorio comunale, liberamente costituite senza scopo di lucro, che per previsioni statutarie dispongono di organi democraticamente eletti.

2. L'Ente valorizza le finalità delle associazioni iscritte all'albo anche tramite l'erogazione di vantaggi economici, diretti o indiretti, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio, secondo i criteri e le modalità stabilite nell'apposito regolamento, ovvero attraverso la concessione in uso di locali o terreni, previa stipula di specifiche convenzioni, allo scopo di favorire lo sviluppo socio economico, civile e culturale della comunità.

3. Per il conseguimento dei compiti istituzionali, relativi anche ad iniziative e sperimentazioni volte ad integrare servizi e finalità socio culturali, l'Amministrazione Comunale può stipulare convenzioni con una o più associazioni iscritte all'albo.

4. Il Comune promuove la formazione di libere forme associative con il compito di concorrere alla gestione dei servizi a domanda individuale che possono costituirsi in comitati di gestione. Apposita deliberazione definirà le funzioni, gli organi rappresentativi, i mezzi, le modalità e le procedure.

5. Compatibilmente con le proprie disponibilità d'organico, l'ente si adopera per creare forme di raccordo e strutture idonee a sostegno dell'operato delle forme associative nel loro autonomo rapporto con la realtà territoriale.

6. L'Ente garantisce in ogni circostanza, la libertà, l'autonomia, l'informazione e la parità di trattamento tra le varie associazioni.