RESIDENZA IN TEMPO REALE


Dal 9 Maggio 2012 sono cambiate le modalità per ottenere i cambi di residenza …..
Con l’emanazione del Decreto Legge n. 5/2012 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” all’art. 5 “Cambi di residenza in tempo reale”  si è dato un netto cambiamento alla richiesta di residenza sia dal punto di vista procedurale che dai tempi di esecuzione delle stesse.

Le novità
La domanda di residenza con provenienza da altro Comune Italiano, dall’Estero o la semplice variazione di indirizzo nello stesso Comune  sarà presentata attraverso la compilazione di moduli conformi a quaelli pubblicati dal Ministero dell’Interno e validi su tutto il territorio nazionale.
I cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche di cui sopra, non solo attraverso l’apposito sportello comunale, ma altresì per raccomandata, per fax e per via telematica :
• Sportello dei Servizi Demografici – Via della Repubblica 15/D - Donoratico
• Posta elettronica certificata alla PEC del Comune: mail(at)comune.castagneto.legalmailpa.it
• Fax  0565/777577
• Raccomandata o consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune – Via Marconi 4 – 57022 Castagneto Carducci

L’Ufficiale d’anagrafe, nei  2 (DUE) giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni anagrafiche effettua le registrazioni delle dichiarazioni ricevute, fermo restando che gli effetti giuridici delle stesse decorrono dalla data di presentazione. Primo adempimento a carico del Comune è quindi l’iscrizione anagrafica, la cancellazione o la registrazione del cambio di abitazione dichiarata.
La novità di cui sopra (esecuzione della dichiarazione anagrafica nei 2 giorni lavorativi successivi alla presentazione) non esime dall’accertamento dei requisiti prevista per l’iscrizione anagrafica o per la registrazione dei cambiamenti di abitazione, nonché agli effetti derivanti dagli eventuali esiti negativi di tali accertamenti.  In particolare al comma 4 dell’art. 5 del D.L.  9/02/2012 n. 5 si prevede che in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli artt. 75 e 76 del D.P.R. N. 445/2000 i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace. Sempre il comma 4 ribadisce quanto già previsto dall’art. 19 comma 3  D.P.R. n. 223/1989 in merito alla segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti.  La stessa norma stabilisce altresì che gli accertamenti siano svolti entro 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata, decorsi i quali, qualora non vengano comunicati all’interessato gli eventuali requisiti mancanti o gli esiti negativi degli accertamenti svolti, ai sensi dell’art. 10-bis della Legge n. 241/1990, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla data della dichiarazione, ai sensi dell’art. 20 L. n. 241/1990 che disciplina l’istituto del “silenzio-assenso”.
RIEPILOGANDO ….
… si ottiene l’esecuzione della residenza nei 2 giorni lavorativi successivi alla presentazione dell’istanza anagrafica, si possono richiedere allo sportello anagrafico, successivamente ai 2 giorni di cui sopra,  certificati di residenza e stato di famiglia…
… nei 45 giorni dalla data di presentazione dell’istanza anagrafica il Comune accerta il possesso dei requisiti che se non provati (dimora abituale) l’iscrizione eseguita nei 2 giorni successivi alla presentazione dell’istanza viene annullata con conseguente decadenza dei benefici ottenuti e segnalazione all’autorità giudiziaria dell’incongruenza rilevata per i successivi ed eventuali  rilievi sulla rilevanza penale della dichiarazione mendace o di altra violazione di legge.

 

nella sezione modulistica della pagina URP è possibile scaricare il modello per la domanda - vai direttamente alla pagina -