Imposta di Soggiorno
Imposta di Soggiorno 2026
L’imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall’art. 4 del decreto Legislativo 14 marzo 2011 n°23.
E’ corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Castagneto Carducci fino ad un massimo di trenta pernottamenti consecutivi e l’applicazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.
Si comunica che con Delibera della Giunta comunale n. 197 del 31_10_2025 sono state approvate le nuove tariffe per l'imposta di soggiorno che entreranno in vigore dal 1 gennaio 2026.
Qui di seguito il nuovo quadro tariffario dell’Imposta di Soggiorno per l’anno 2026 e valido fino a nuovo atto di modifica con prima la tipologia della struttura e di seguito la tariffa a notte per ogni persona non esente:
Hotel 5 stelle e superiori - Euro 3,00
Hotel 4 stelle - Euro 3,00
Hotel 3 stelle - Euro 2,00
Hotel 2 stelle Euro 2,00
Hotel 1 stella Euro 2,00
Residence - Euro 2,00
Bed & Breakfast - Euro 2,00
Residenze turistico alberghiere (RTA) - Euro 2,00
Villaggio turistico - Euro 2,00
Agriturismi - Euro 2,00
Affittacamere - Euro 2,00
Locazioni turistiche - Euro 2,00
Agricampeggi - Euro 2,00
Campeggi - Euro 2,00
Case e appartamenti vacanze (CAV) - Euro 2,00
Aree di sosta - Euro 2,00
Tutte le altre strutture ricettive previste dal Regolamento dell’Imposta di Soggiorno - Euro 2,00
ESENZIONI
1. Sono esenti dal pagamento dell’imposta:
a. I minori entro il dodicesimo anno d’età;
b. I gruppi scolastici in gita didattica e i loro accompagnatori;
c. Le persone che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio;
d. Le persone che, non residenti nel Comune di Castagneto Carducci, prestano attività
lavorativa nel territorio comunale;
e. Le persone che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
f. I portatori di handicap non autosufficienti e il loro accompagnatore;
2. L’esenzione di cui ai punti b) c) d) e) f) è subordinata alla consegna, da parte dell’interessato al responsabile degli obblighi tributari, di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni.
3.Dal 19 maggio 2020, in seguito all'entrata in vigore del D.L. n. 34/2020 convertito nella legge n. 77/2020, i gestori diventano responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sugli ospiti. Tale modifica comporta che il rifiuto del pagamento dell'imposta da parte degli ospiti perde rilevanza e il gestore è comunque tenuto a corrispondere l'imposta di soggiorno al Comune, a prescindere dal pagamento da parte dei propri ospiti.
Il soggetto passivo dell’imposta di soggiorno è la persona che, non residente nel Comune di Castagneto Carducci, pernotta nelle strutture ricettive ovvero nelle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche e nelle unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50.
L’imposta è riscossa dai gestori delle strutture ricettive e da ogni soggetto ( persona fisica, persona giuridica, imprese) che concede in locazione immobili o porzioni di essi per finalità turistiche presso le quali sono ospitati i soggetti passivi, i gestori riversano poi al Comune di Castagneto Carducci le somme riscosse dai soggetti passivi trimestralmente entro il quindice del mese successivo alla chiusura del trimestre.
Le scadenze per i riversamenti e per la dichiarazione delle presenze sono:
entro il 15 aprile - periodo dal 1° gennaio al 31 marzo;
entro il 15 luglio - periodo dal 1° aprile al 30 giugno;
entro il 15 ottobre - periodo dal 1° luglio al 30 settembre;
entro il il 15 gennaio - periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre
La comunicazione delle presenze con indicato il numero degli ospiti e dei pernottamenti deve essere compilata e presentata esclusivamente on-line, sul portale della Regione Toscana al seguente link: https://toscana.motouristoffice.it/ con le credenziali che già utilizzate per le comunicazione dei flussi turistici ai fini statistici.
Modalità di versamento:
Modello F24
Mediante bonifico bancario intestato alla Tesoreria Comunale del Comune di Castagneto Carducci, codice IBAN: IT 52 I 03599 01800 000000139189
MODULISTICA 2026
Modello da presentare per la dichiarazione di esenzione dall'imposta
Per informazioni
Ufficio Tributi Tel. 0565 884006/005
f.matteucci(at)comune.castagneto-carducci.li.it
g.giuntini(at)comune.castagneto-carducci.li.it
U.R.P. Tel. 0565778218
Invio documentazione
mail@comune.castagneto.legalmailpa.it
Adempimenti per il Comune
►► Registrazione locazioni turistiche su portale Regione Toscana
Con la Legge Regionale 86/2016 (Testo Unico del Sistema Turistico Regionale) è stato introdotto in Toscana l’obbligo, per le Locazioni Turistiche, di effettuare una Comunicazione al Comune di pertinenza relativamente ad informazioni anagrafiche, catastali e altro sul proprio alloggio (art. 70 LR 86/2016).
Le Locazioni Turistiche dovranno pertanto registrarsi sul nuovo portale regionale dedicato, specificando la Provincia ed il proprio Comune di pertinenza.
Alla conclusione del processo di registrazione, verrà creato un codice regionale univoco identificativo dell’alloggio: contestualmente all’obbligo di Comunicazione al Comune, saranno anche forniti gli accessi per la piattaforma online dedicata all’invio della movimentazione (arrivi e partenze) per l’Istat (come previsto dalla Legge Regionale 86/2016).
Istruzioni per l’accesso al portale Regionale Toscana e l’attivazione dell’account al seguente link:
http://wci.unicom.uno/locazioni-turistiche-1-marzo-2019/
Comunicazione telematica degli alloggi destinati a locazione per finalità turistiche nella provincia di Livorno:
https://livorno.motouristoffice.it/lt_registrazione.php
►► Comunicazioni presenze e versamenti per il Comune
Il Comune ha messo a disposizione delle strutture ricettive il software Unicom ideale per gestire on-line l'imposta in modo semplice e completo.
È richiesto lo SPID per l’accesso.
cliccare sul link per accedere all'applicazione:
https://www.unicom.uno/
Si comunica che l’applicazione della tassa di soggiorno decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.
Le scadenze per i riversamenti e per la dichiarazione delle presenze sono:
entro il 15 aprile - periodo dal 1° gennaio al 31 marzo
entro il 15 luglio - periodo dal 1° aprile al 30 giugno
entro il 15 ottobre - periodo dal 1° luglio al 30 settembre
entro il 15 gennaio - periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre
Modalità di trasmissione della Comunicazione delle Presenze e dei Versamenti:
Invio telematico attraverso il portale Unicom:
https://www.unicom.uno/Solo previa autorizzazione dell’ente, in caso di impossibilità ad utilizzare la procedura on-line, potrà essere eseguita la comunicazione sulla base della modulistica predisposta dal Comune tramite posta elettronica certificata o ordinaria:
mail(at)comune.castagneto.legalmailpa.it
Istruzioni su come compilare le "Dichiarazioni di presenza e dei versamenti" telematicamente clicca qui >>>
Modalità di versamento:
Modello F24
Mediante bonifico bancario intestato alla Tesoreria Comunale del Comune di Castagneto Carducci, codice IBAN: IT 52 I 03599 01800 000000139189
Nella causale del versamento deve essere indicato:
- il nominativo con cui è censita la struttura ricettiva;
- l'indicazione "imposta di soggiorno", l'anno e il quadrimestre di riferimento;
ESEMPIO: “Albergo Alfa imposta di soggiorno 2023 1° trimestre”
►► Dichiarazione Annuale Agenzia delle Entrate
Nel 2020 con D.L. 19.05.2020, n. 34, convertito nella L. 17 luglio 2020, n. 77 - art. 180, è stato introdotto l’obbligo di presentazione di una dichiarazione annuale per l’imposta di soggiorno all’Agenzia delle Entrate.
La dichiarazione dovrà essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno di ogni anno, con i dati riferiti all’anno di imposta precedente, attraverso il portale appositamente messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it/ Compilare la modulistica che trovate nell’area riservata di Fisconline, Sezione Area servizi, sezione dichiarazioni.
Attenzione: l’accesso al portale può essere effettuato dal titolare con Spid o altro identificativo digitale o da chi ha delega fiscale (ruolo in genere ricoperto dai commercialisti).
Codice Identificativo Nazionale (CIN)
per le locazioni turistiche e le strutture ricettive turistiche
Dal 2024 è obbligatorio richiedere ed esporre il Codice Identificativo Nazionale (CIN), per le unità immobiliari a uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche, per quelle destinate alle locazioni brevi ex art. 4 D.L. 24 aprile 2017 n. 50 nonché per le strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere.
Con la conversione in legge del D.L. 145/2023 è stato introdotta una norma (art. 13-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito in legge 15 dicembre 2023, n. 191) che dispone in materia di locazioni turistiche e di Codice Identificativo Nazionale (CIN).
Gli obblighi, le sanzioni e le altre disposizioni contenute all’art. 13-ter del decreto-legge n. 145/2023 saranno applicabili a partire dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 3 settembre 2024.
Pertanto le violazioni inizieranno ad essere riscontrate a partire dal 2 novembre 2024.
Funzionamento
Il Codice Identificativo Nazionale viene assegnato dal Ministero del Turismo attraverso una procedura automatizzata, su richiesta del locatore o del soggetto titolare della struttura turistico ricettiva.
Il codice identificativo nazionale e i relativi dati dell’immobile verranno trasmessi alla banca dati nazionale (BDSR) di tutte le strutture turistiche presenti sul territorio italiano.
Come fare richiesta
Per ottenere il CIN dal Ministero del Turismo, il locatore o il soggetto titolare della struttura turistico-ricettiva deve presentare istanza, dopo aver richiesto il codice regionale (CIR), sul portale BDSR (accessibile al link seguente):
Portale richiesta CIN Ministero del Turismo
Deve essere presentata apposita istanza, corredata da una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/00, attestante:
I dati catastali dell’unità immobiliare o della struttura;
Nel caso di locazioni svolte in forma imprenditoriale, la sussistenza dei requisiti di sicurezza degli impianti.
Requisiti degli immobili
Gli immobili destinati ad affitti brevi devono essere dotati di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio, oltre ad avere estintori portatili a norma di legge posizionati in punti accessibili e visibili.
Esposizione del CIN
Il CIN deve essere esposto all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento o la struttura proposti o concessi in locazione per finalità turistiche o locazione breve. Il codice dovrà essere inoltre indicato in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato. Gli intermediari immobiliari e i soggetti che gestiscono portali telematici hanno l’obbligo, negli annunci ovunque pubblicati e comunicati, di indicare il CIN delle unità offerte.
Sanzioni per mancata esposizione del CIN
Se non verrà rispettato l’obbligo della richiesta del codice identificativo nazionale e della sua esposizione sono previste le seguenti sanzioni:
I locatori privi di CIN sono soggetti a una sanzione pecuniaria da 800 a 8.000 euro;
La mancata esposizione del codice da parte dei soggetti obbligati comporta sanzioni da 500 a 5.000 euro;
Per i gestori di strutture senza i requisiti di sicurezza, la sanzione varia da 600 a 6.000 euro;
Chi affitta più di quattro immobili senza aver presentato la segnalazione certificata di inizio attività rischia sanzioni da 2.000 a 10.000 euro.
Gli obblighi, le sanzioni e le altre disposizioni contenute all’art. 13-ter del decreto-legge n. 145/2023 saranno applicabili a partire dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 3 settembre 2024.
Pertanto le violazioni inizieranno ad essere riscontrate a partire dal prossimo 2 novembre 2024.
Maggiori informazioni sul portale della Regione Toscana, nella sezione Turismo – Aggiornamenti, al seguente link:
Il Conto di gestione - Modello 21
Con la sentenza n. 1527/2025, pubblicata il 23 gennaio 2026, le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione hanno stabilito che i gestori delle strutture ricettive non sono più qualificati come agenti contabili ma come responsabili del pagamento dell'imposta e quindi non è più obbligatorio presentare il modello 21
Per informazioni
Ufficio Tributi Tel. 0565 884006/005
U.R.P. Tel. 0565778218
f.matteucci(at)comune.castagneto-carducci.li.it
g.giuntini(at)comune.castagneto-carducci.li.it
invio documentazione
mail@comune.castagneto.legalmailpa.it
Regione Toscana
