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Imposta di Soggiorno

Imposta di Soggiorno 2025

Il Consiglio Comunale ha approvato, con delibera n. 15 del 04/04/2023, il nuovo Regolamento per la disciplina dell’imposta di soggiorno.
L’applicazione dell’imposta di soggiorno dal 1° gennaio 2023 è annuale.
L’imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Castagneto Carducci di seguito indicate, fino a un massimo di trenta pernottamenti consecutivi.

La Giunta Comunale ha approvato, con delibera n. 224 del 08/11/2024, le nuove tariffe in vigore dal 01/01/2025 con la seguente modulazione: 

TIPOLOGIA STRUTTURA RICETTIVATARIFFA A NOTTE PER OGNI PERSONA NON ESENTE 
Hotel 5 stelle e superioriEuro 3,00 
Hotel 4 stelleEuro 3.00 
Hotel 3 stelleEuro 2,00 
Hotel 2 stelleEuro 2,00 
Hotel 1 stellaEuro 2,00 
ResidenceEuro 2,00 
Bed & BreakfastEuro 2,00 
Residenze turistico alberghiereEuro 2,00 
Villaggio turisticoEuro 2,00 
AgriturismiEuro 2,00 
AffittacamereEuro 2,00 
Locazioni turisticheEuro 1,00 
AgricampeggiEuro 1,00 
CampeggiEuro 1,00 
Case e appartamenti vacanzeEuro 1,00 
Aree di sostaEuro 1,00 
Tutte le altre strutture ricettive previste dal Regolamento dell’Imposta di SoggiornoEuro 1,00 
   

 

ESENZIONI
1. Sono esenti dal pagamento dell’imposta:
a. I minori entro il dodicesimo anno d’età;
b. I gruppi scolastici in gita didattica e i loro accompagnatori;
c. Le persone che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio;
d. Le persone che, non residenti nel Comune di Castagneto Carducci, prestano attività
lavorativa nel territorio comunale;
e. Le persone che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
f. I portatori di handicap non autosufficienti e il loro accompagnatore;
2. L’esenzione di cui ai punti b) c) d) e) f) è subordinata alla consegna, da parte dell’interessato al responsabile degli obblighi tributari, di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni.
3.Dal 19 maggio 2020, in seguito all'entrata in vigore del D.L. n. 34/2020 convertito nella legge n. 77/2020, i gestori diventano responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sugli ospiti. Tale modifica comporta che il rifiuto del pagamento dell'imposta da parte degli ospiti perde rilevanza e il gestore è comunque tenuto a corrispondere l'imposta di soggiorno al Comune, a prescindere dal pagamento da parte dei propri ospiti.

Modello da presentare per la dichiarazione di esenzione dall'imposta

Delibera Giunta n. 224 del 08/11/2024 Tariffe >>>
Regolamento 2023 >>>

MODULISTICA:
Richiesta Cessazione Locazione Turistica
Modello 2025 Comunicazione Presenze 1° trimestre
Modello 2025 Comunicazione Presenze 2° trimestre
Modello 2025 Comunicazione Presenze 3° trimestre
Modello 2025 Comunicazione Presenze 4° trimestre

Locandina 2025

Ricevuta

Adempimenti per il Comune

►► Registrazione locazioni turistiche su portale Regione Toscana

Con la Legge Regionale 86/2016 (Testo Unico del Sistema Turistico Regionale) è stato introdotto in Toscana l’obbligo, per le Locazioni Turistiche, di effettuare una Comunicazione al Comune di pertinenza relativamente ad informazioni anagrafiche, catastali e altro sul proprio alloggio (art. 70 LR 86/2016).

Le Locazioni Turistiche dovranno pertanto registrarsi sul nuovo portale regionale dedicato, specificando la Provincia ed il proprio Comune di pertinenza.

Alla conclusione del processo di registrazione, verrà creato un codice regionale univoco identificativo dell’alloggio: contestualmente all’obbligo di Comunicazione al Comune, saranno anche forniti gli accessi per la piattaforma online dedicata all’invio della movimentazione (arrivi e partenze) per l’Istat (come previsto dalla Legge Regionale 86/2016).
Istruzioni per  l’accesso al portale Regionale Toscana e l’attivazione dell’account al seguente link:

http://wci.unicom.uno/locazioni-turistiche-1-marzo-2019/

Comunicazione telematica degli alloggi destinati a locazione per finalità turistiche nella provincia di Livorno:
https://livorno.motouristoffice.it/lt_registrazione.php


►► Comunicazioni presenze e versamenti per il Comune

Il Comune ha messo a disposizione delle strutture ricettive il software STAY-TOUR ideale per gestire on-line l'imposta in modo semplice e completo.
È richiesto lo  SPID per l’accesso.

cliccare sul link per accedere all'applicazione:
https://servizi-onlinecom.serversicuro.it/castagneto-carducci/

Si comunica che l’applicazione della tassa di soggiorno decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre

Le scadenze per i riversamenti e per la dichiarazione delle presenze sono:
entro il 15 aprile - periodo dal 1° gennaio al 31 marzo
entro il 15 luglio - periodo dal 1° aprile al 30 giugno
entro il 15 ottobre - periodo dal 1° luglio al 30 settembre
entro il 15 gennaio - periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre


Modalità di trasmissione della Comunicazione delle Presenze e dei Versamenti:

Istruzioni su come compilare le "Dichiarazioni di presenza e dei versamenti" telematicamente clicca qui >>>

Modalità di versamento:

  • Modello F24

  • Mediante bonifico bancario intestato alla Tesoreria Comunale del Comune di Castagneto Carducci, codice IBAN: IT 52 I 03599 01800 000000139189

Nella causale del versamento deve essere indicato:

- il nominativo con cui è censita la struttura ricettiva;

- l'indicazione "imposta di soggiorno", l'anno e il quadrimestre di riferimento;

ESEMPIO: “Albergo Alfa imposta di soggiorno 2023 1° trimestre”


►► Dichiarazione Annuale Agenzia delle Entrate

Nel 2020 con D.L. 19.05.2020, n. 34, convertito nella L. 17 luglio 2020, n. 77 - art. 180, è stato introdotto l’obbligo di presentazione di una dichiarazione annuale per l’imposta di soggiorno all’Agenzia delle Entrate.

La dichiarazione dovrà essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno di ogni anno, con i dati riferiti all’anno di imposta precedente, attraverso il portale appositamente messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it/ Compilare la modulistica che trovate nell’area riservata di Fisconline, Sezione Area servizi, sezione dichiarazioni. 

Attenzione: l’accesso al portale può essere effettuato dal titolare con Spid o altro identificativo digitale o da chi ha delega fiscale (ruolo in genere ricoperto dai commercialisti).

Codice Identificativo Nazionale (CIN)

per le locazioni turistiche e le strutture ricettive turistiche

Dal 2024 è obbligatorio richiedere ed esporre il Codice Identificativo Nazionale (CIN), per le unità immobiliari a uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche, per quelle destinate alle locazioni brevi ex art. 4 D.L. 24 aprile 2017 n. 50 nonché per le strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere.

Con la conversione in legge del D.L. 145/2023 è stato introdotta una norma (art. 13-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito in legge 15 dicembre 2023, n. 191) che dispone in materia di locazioni turistiche e di Codice Identificativo Nazionale (CIN).

Gli obblighi, le sanzioni e le altre disposizioni contenute all’art. 13-ter del decreto-legge n. 145/2023 saranno applicabili a partire dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 3 settembre 2024.

Pertanto le violazioni inizieranno ad essere riscontrate a partire dal 2 novembre 2024.

Funzionamento

Il Codice Identificativo Nazionale viene assegnato dal Ministero del Turismo attraverso una procedura automatizzata, su richiesta del locatore o del soggetto titolare della struttura turistico ricettiva. 

Il codice identificativo nazionale e i relativi dati dell’immobile verranno trasmessi alla banca dati nazionale (BDSR) di tutte le strutture turistiche presenti sul territorio italiano.

Come fare richiesta 

Per ottenere il CIN dal Ministero del Turismo, il locatore o il soggetto titolare della struttura turistico-ricettiva deve presentare istanza, dopo aver richiesto il codice regionale (CIR), sul portale BDSR (accessibile al link seguente):

Portale richiesta CIN Ministero del Turismo


Deve essere presentata apposita istanza, corredata da una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/00, attestante:

  • I dati catastali dell’unità immobiliare o della struttura;

  • Nel caso di locazioni svolte in forma imprenditoriale, la sussistenza dei requisiti di sicurezza degli impianti.

Requisiti degli immobili

Gli immobili destinati ad affitti brevi devono essere dotati di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio, oltre ad avere estintori portatili a norma di legge posizionati in punti accessibili e visibili.

Esposizione del CIN 

Il CIN deve essere esposto all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento o la struttura proposti o concessi in locazione per finalità turistiche o locazione breve. Il codice dovrà essere inoltre indicato in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato. Gli intermediari immobiliari e i soggetti che gestiscono portali telematici hanno l’obbligo, negli annunci ovunque pubblicati e comunicati, di indicare il CIN delle unità offerte.

Sanzioni per mancata esposizione del CIN

Se non verrà rispettato l’obbligo della richiesta del codice identificativo nazionale e della sua esposizione sono previste le seguenti sanzioni:

  • I locatori privi di CIN sono soggetti a una sanzione pecuniaria da 800 a 8.000 euro;

  • La mancata esposizione del codice da parte dei soggetti obbligati comporta sanzioni da 500 a 5.000 euro;

  • Per i gestori di strutture senza i requisiti di sicurezza, la sanzione varia da 600 a 6.000 euro;

  • Chi affitta più di quattro immobili senza aver presentato la segnalazione certificata di inizio attività rischia sanzioni da 2.000 a 10.000 euro.

Gli obblighi, le sanzioni e le altre disposizioni contenute all’art. 13-ter del decreto-legge n. 145/2023 saranno applicabili a partire dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 3 settembre 2024.

Pertanto le violazioni inizieranno ad essere riscontrate a partire dal prossimo 2 novembre 2024.

Maggiori informazioni sul portale della Regione Toscana, nella sezione Turismo – Aggiornamenti,  al seguente link:

https://www.regione.toscana.it/-/codice-identificativo-nazionale-cin-per-le-locazioni-turistiche-e-le-strutture-ricettive-turistiche

Il Conto di gestione - Modello 21

Scadenza - Modalità di presentazione e di compilazione

I gestori delle strutture ricettive, relativamente alla riscossione dell'imposta di soggiorno, sono qualificabili come agenti contabili in quanto soggetti aventi la disponibilità materiale (cd. "maneggio") di denaro e beni di pertinenza pubblica.

L’agente contabile, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 93, è sottoposto al controllo giurisdizionale della Corte dei Conti ed è tenuto a rendere il conto della propria gestione.
A tal fine i gestori delle strutture ricettive, quali agenti contabili, devono trasmettere al Comune entro il 30 gennaio di ogni anno il conto della gestione relativo all’anno precedente, redatto su apposito modello ministeriale approvato con D.P.R. 194/1996 (Modello 21 - Conto di gestione).
La compilazione del modello 21 può essere effettuata attraverso il gestionale Stay Tour.
Il Comune, entro 60 giorni dall’approvazione del rendiconto, deve a sua volta inviare il conto degli agenti contabili alla Corte dei Conti.

SCADENZA DELLA PRESENTAZIONE
Entro il 30 Gennaio di ogni anno per l'anno precedente

Modello_21_esercizio_anno_2024.pdf
Modello 21 - Modalità di presentazione e di compilazione

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