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Voto domiciliare

Per elettori in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione

Data Inizio:

Descrizione

Si comunica che agli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dalla propria abitazione risulti impossibile, anche con l’ausilio dei servizi di cui all’art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
agli elettori affetti da gravissime infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dalla propria abitazione,

è garantito il diritto al voto domiciliare

Ai fini dell’esercizio del voto a domicilio l'elettore dovrà far pervenire al Sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto, non oltre il 2 Marzo 2026, ventesimo giorno antecedente la data di votazione, una dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora.
Nella domanda di ammissione al voto domiciliare devono essere indicate generalità complete, l'indirizzo dell'abitazione in cui l'elettore dimora, un idoneo recapito telefonico.

Alla domanda va allegata:
- copia di un documento di identità valido e copia della tessera elettorale;
- certificato medico, rilasciato dalla competente Azienda Sanitaria Locale, in data non anteriore al 45° giorno antecedente la data della votazione, attestante l’esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1 dell’art. 1 legge n. 46/2009, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali. Tale certificato, inoltre potrà attestare l’eventuale necessità del cosiddetto “accompagnatore” per l’esercizio del voto.

Qui la pagina dedicata alle informazioni sul Referendum >>>

Ultimo aggiornamento: 10/02/2026, 11:00

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