Proroga ztl

Prorogata la ztl a Castagneto Carducci.

Qui di seguito il testo dell'ordinanza:

 

 ZTL DI CASTAGNETO CARDUCCI:

1) DI ISTITUIRE AI SENSI DELL'ART. 7 DEL D.LGS. 285/92 Zona a Traffico Limitato (Fig. II 322/a art. 135), nel perimetro individuato nei centri abitati di CASTAGNETO CARDUCCI, nelle  seguenti vie e piazze :
A) CASTAGNETO CARDUCCI
A1)  DALLA TERZA DOMENICA DI GIUGNO AL 30  SETTEMBRE  dalle ore 00:00 alle ore 24:00 E NEL RIMANENTE PERIODO DELL'ANNO NEI GIORNI FESTIVI dalle ore 00:00 alle ore 24:00 è istituita Zona a Traffico Limitato:
• "CENTRO STORICO CASTELLO" - ricadente all'interno dell'area delimitata perimetralmente da Via Garibaldi, Via Indipendenza, Via Varese, Via Carducci, Piazzetta dell'Arco e Salita San Lorenzo;
• "CAPOLUOGO" - in Via Marconi, Via V. Emanuele nel tratto tra Via Marconi e Via dei Molini, in Vicolo del Borgo, nel tratto di collegamento tra Piazzale Etrusco e Via Marconi, in Via Cavour  (dove è consentita la sosta) e  in Piazzetta Rutili
A2)  DALLA TERZA DOMENICA DI GIUGNO AL 30 SETTEMBRE  dalle ore 20:00 alle ore 24:00 è istituita Zona a Traffico Limitato su  Via Gramsci - Piazza del Popolo;
 A3)  DALLA TERZA DOMENICA DI GIUGNO AL 30 SETTEMBRE  su PIAZZALE ETRUSCO,VIA CAVOUR, LOC. PIANTONI E VIA GRAMSCI sono istituiti stalli di sosta riservati ai residenti e attività economiche ricadenti all'interno della Z.T.L.
 A3 ) sono esclusi i seguenti veicoli:
• velocipedi;
• veicoli a braccia;
• veicoli a due ruote
• veicoli privati ad uso di persone invalide;
• veicoli per servizi religiosi;
• veicoli per servizio di piazza (es. taxi) in servizio;
• veicoli delle forze dell'ordine, VV.FF., per pubblici servizi dei quali sia palese la funzione e la destinazione all'espletamento di pubblico servizio;
• veicoli per il carico e scarico, limitatatamente all'area "Capoluogo" dalle ore 07:00 alle ore 16:30;
• veicoli adibiti alle varie iniziative ricreative e culturali previste nei programmi dell'Amministrazione Comunale e veicoli dell'Amministrazione Comunale;
• veicoli in possesso di idoneo permesso per la sosta;

A4) PREVEDERE il rilascio di permesso di sosta:
•     ai residenti n. 1 per unità immobiliare a fini residenziali, con veicoli intestati a componenti del nucleo familiare e/o veicolo aziendale
•     alle attività economiche n. 1 per unità immobiliare a fini produttivi
•     alle associazioni e simili  n. 1 per sede

2) Eventuali deroghe al presente provvedimento ordinatorio necessarie e contingenti per la sicurezza stradale, per la realizzazioni di OO.PP. ed altre necessità potranno essere  rilasciate dal Comando di P.M;

3) Tutte le vigenti prescrizioni in contrasto con la presente sono da ritenersi abrogate.

L'Area 5 dell'Ente è incaricata dell'esecuzione della presente Ordinanza,  mediante installazione della prescritta segnaletica stradale almeno 48 (quarantotto) ore prima, come previsto dal vigente Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione;

L'Area 5 dell'Ente dovrà depositare presso il Comando di P.M. attestato di avvenuta installazione in conformità al vigente Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione,  della prescritta segnaletica stradale ;

L'Area 5 dell'Ente è incaricata della rimozione della segnaletica ed al ripristino dello stato dei luoghi;

Questa Amministrazione declina qualsiasi responsabilità derivante da danni a persone e/o cose in conseguenza all'inosservanza e/o all'abuso del presente provvedimento e delle prescrizioni imposte.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

I contravventori saranno puniti a termine di Legge.

Dispone che la presente Ordinanza sia comunicata:
Al Comando Stazione Carabinieri di Castagneto Carducci;
Al Comando Stazione Carabinieri di Donoratico;
Al Comando Provinciale VV.FF. di Livorno;
All' Area 2 dell'Ente - SEDE;
All' Area 3 dell'Ente - SEDE;
All' Area 5 dell'Ente - SEDE;
All' Area 7 dell'Ente - SEDE;
All'Azienda Tiemme - Piombino;
All'Azienda ASIU - Piombino;
Alla Provincia di Livorno

Ai sensi dell'Art. 3 comma 4° della L. 7/8/90 n° 241 si avverte che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso nel termine di 30 giorni dall'affissione all'albo pretorio al Ministero dei Lavori Pubblici (D.P.R. 24/11/71, n. 1199), e al Tribunale Amministrativo Regionale di Firenze nel termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione (L. n. 1034 del 06/12/1971) e, ove consentito, al Capo dello Stato.