Toscana Zona Rossa
Dal 7 aprile 2021 la Toscana resterà in zona rossa.
Qui di seguito le principali misure previste (redatto da Anci):
Spostamenti
Vietato ogni spostamento, sia nello stesso comune che verso comuni limitrofi, ad eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, e per lo svolgimento della didattica a distanza ove consentito.
Non è consentito, ne in ambito regionale ne in ambito comunale, lo spostamento verso abitazioni private di amici o parenti.
E' consentito il rientro presso la propria abitazione, domicilio o residenza.
Commercio
Sono sospese tutte le attività commerciali, fatta eccezione per quelle alimentari e di prima necessità (di cui allegato 23 , es: ottica, ferramenta, carburante, edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie, profumerie, librerie, vivai, piante e fiori, articoli sportivi).
Sono sospesi i mercati salvo le attività di vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaisti.
Chiusi i servizi di parrucchieri, barbieri e centri estetici; restano aperte lavanderie, tintorie e pompe funebri (allegato 24 modificato).
Bar e ristoranti
Resta sospesa l’attività di bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie
È sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio; asporto consentito fino alle 22, eccetto per gli esercizi con codice Ateco 56.3 (esercizi senza cucina) possibile solo fino alle 18. Vietato il consumo sul posto o nelle adiacenze
Sport
L’attività motoria è consentita solo in prossimità della propria abitazione, rispettando la distanza di un metro con mascherina.
L’attività sportiva è consentita solo all’aperto e in forma individuale
Sono sospese le attività sportive e motorie nei centri sportivi e circoli all’aperto.
Scuola
Riaprono in presenza i servizi educativi dell'infanzia, le scuole primarie e le prime medie. La D.A.D. resterà unicamente per le scuole superiori e medie (secondo e terzo anno).
Sono escluse ordinanze territoriali restrittive, salvo casi di eccezionale e straordinaria necessità (focolai e diffusione varianti), sentite le autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità (art. 2 DL 44/21).
Qui il testo del Decreto Legge 1 Aprile >>>