GESTIONE ANAGRAFICA DEI “SENZA FISSA DIMORA” ED ISTITUZIONE DELLA “VIA DEL MUNICIPIO”

La vigente normativa prevede che è fatto obbligo ad ognuno di chiedere per sé e per le persone sulle quali esercita la patria potestà o la tutela, la iscrizione nell’anagrafe del Comune di dimora abituale…

L’assenza temporanea dal Comune di dimora abituale non produce effetti sul riconoscimento della residenza. 
La persona che non ha fissa dimora si considera residente nel Comune dove ha stabilito il proprio domicilio.
La persona stessa, al momento della richiesta di iscrizione, è tenuta a fornire all’ufficio di anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l’effettiva sussistenza del domicilio.
In mancanza del domicilio si considera residente nel Comune di nascita.

E’ istituito senza nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio dello Stato, presso il Ministero dell’Interno un apposito registro nazionale delle persone che non hanno fissa dimora.
L’obiettivo del legislatore è quello di regolamentare con disposizioni più stringenti la fattispecie dei “senza fissa dimora” delle persone cioè che non hanno un’abitazione tradizionale o non ce l’hanno per nulla.
Inoltre alcune categorie di cittadini non hanno un legame preferenziale con alcun luogo determinato nel quale riconoscersi in maniera abituale (stabili), persone senza fissa dimora che, per la loro natura, difettano dell’elemento tipico dell’accertamento della residenza e dell’abitualità della presenza.

La Giunta Comunale con atto n. 231 del 21 dicembre 2015, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall’ISTAT in merito a quanto sopra ha deliberato:
-    Che la persona che non ha dimora abituale nel Comune – senza fissa dimora – per avere l’iscrizione anagrafica deve eleggere un “domicilio reale”, mediante istanza/dichiarazione scritta, indirizzata all’Ufficio Anagrafe, contenente gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l’effettiva sussistenza del domicilio
-    Che la persona senza fissa dimora “impossibilitata” ad eleggere un “domicilio reale” dovrà essere iscritta nella via convenzionale denominata VIA DEL MUNICIPIO.
Nella suddetta via verranno iscritti e certificati sia i senza tetto censiti quali residenti al censimento, sia i senza fissa dimora che in mancanza di un domicilio eletto (reale) risultano nati nel Comune o effettivamente presenti sul territorio comunale
-    L’ufficio Anagrafe dovrà redigere un modulo ad hoc per l’iscrizione in anagrafe dei soggetti rientranti nella fattispecie di cui sopra e di provvedere alla trasmissione dei dati relativi ai “senza fissa dimora” al Ministero dell’Interno.