Estratto dallo Statuto Comunale

ART. 25 Commissione per la pari opportunità

1. Per il conseguimento delle finalità previste dall' art. 3 della Costituzione e dell' art. 4 dello Statuto è istituita la commissione comunale per la pari opportunità fra uomo e donna per l'attuazione dei principi di parità e di uguaglianza.

2. Essa opera per rimuovere le discriminazioni dirette e indirette riferite alla condizione femminile ed ogni ostacolo che di fatto limiti la effettiva uguaglianza tra cittadini di sesso diverso, nel lavoro, nella famiglia, nella vita sociale, adottando e promuovendo azioni positive per la realizzazione di tali obiettivi.

3. Il regolamento stabilisce le attribuzioni, la composizione e le norme di funzionamento.